Art. 142

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[1]Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli.

[2]Art. 11, c. 1°, legge n. 717/1965 Oltre alle disposizioni dell'art. 75, le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e societa' finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della societa' finanziaria di cui all'art. 74.

[3]idem, c. 3° In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attivita' nei territori di cui all'articolo 1.

[4]idem, c. 4°. Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facolta' di acquisire la proprieta' dell'impianto versando alla Cassa per il Mezzogiorno il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art142 · fonte su Normattiva