Art. 143
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[1]Partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno in enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli
[2]Art. 7, c. 2°, legge n. 646/1950 Per opere dirette alla valorizzazione ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno puo' promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.
[3]Art. 17, c. 2°, legge n. 646/1950. Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva