Art. 144

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[1]Consorzi per le aree e i nuclei

[2]Art. 21, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; art. 31, c. 3°, legge n. 717/1965. Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 32, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 149, di eseguire quelle che debbono realizzare i Consorzi ai sensi dello stesso art. 149, di sviluppare e gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

[3]Art. 21, c. 2°, legge n. 634/1957 Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

[4]Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965 I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

[5]Art. 8, c.u., legge n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1959. I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le esercita attraverso un'apposita commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione e' dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della commissione medesima. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del predetto Ministero. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della commissione, al personale dell'ufficio di segreteria e agli esperti.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art144 · fonte su Normattiva