Art. 148

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Agevolazioni fiscali ai Consorzi

[2]Art. 5, L. n. 1462/1962. Ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

[3]Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957; art. 6, L. n. 1462/1962 I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei predetti consorzi, ferma restando a favore dei consorzi stessi, per gli altri tributi e diritti, l'applicabilita' dell'abbonamento e delle esenzioni previsti in favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 18.

[4]Idem. I benefici fiscali di cui al primo comma dell'art. 109 e al primo comma dell'art. 110, si applicano altresi' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art148 · fonte su Normattiva