Art. 15
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[1]Bilancio della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 22, c. 1°, legge n. 717/1965; articolo 1, legge numero 62/1964. L'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e' regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.
[3]Art. 22, c. 2°, legge n. 717/1965. Art. 22, c. 3°, legge n. 717/1965 Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva