Art. 150

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Opere relative agli aeroporti e progettazione di opere aeroportuali e portuali

[2]Art. 9, c. 1°, legge n. 1462/1962. Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi altrimenti.

[3]idem, c. 2° I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, e della marina mercantile, e ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art150 · fonte su Normattiva