Art. 151
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[1]Contributi della Cassa per il Mezzogiorno per le opere consortili e per le case ai lavoratori
[2]Art. 3, c. 1°, legge n. 1462/1962. Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico.
[3]* * * * * Art. 4, n. 1°, legge n. 1462/1962. graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma dell'art. 144 che siano eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree e i nuclei di sviluppo industriale, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni e puo', altresi', concedere ai consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.
[4]Art. 3, n. 2°, legge n. 1462/1962. Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.
[5]Idem, c. 3°. La Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.
[6]Art. 4, c. 3°, legge n. 1462/1962. La Cassa e' inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale.
[7]Norma di coordinamento. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dal piano pluriennale di coordinamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva