Art. 152

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[1]Anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno ai Consorzi

[2]Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965. La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, nei limiti e con le modalita' previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dal primo comma dell'articolo precedente, sia per la gestione delle opere medesime. La concessione e' subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.

[3]Art. 4, c. 2°, legge n. 1462/962. La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a concedere, con gli stessi limiti e modalita', finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art152 · fonte su Normattiva