Art. 153

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Concorso nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei Consorzi Art. 31, n. 1°, legge n. 717/1965. La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art153 · fonte su Normattiva