Art. 154

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[1]Finanziamenti ai Consorzi da parte di Enti e contributi statali

[2]Art. 7, L. n. 555/1959 I consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

[3]Art. 21, n. 9°, legge n. 634/1957. L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art154 · fonte su Normattiva