Art. 157
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[1]Interventi di carattere infrastrutturale
[2]Art. 7, n. 3°, legge n. 717/1965. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:
- a)gli interventi di cui agli artt. 134 e 140, purche' rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano pluriennale di coordinamento ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;
- b)le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;
- c)le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione.
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