Art. 159
[1]Mutui e provvidenze creditizie
[2]Art. 4, L. n. 297/1953. Art. 4 L. n. 646/1950, n. 5°, modificato dall'art 28, n. 3°, L. n. 717/1965. Ai sensi dell'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti a favore della provincia e del comune di Napoli, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi. I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia e' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa e' assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le opere sono effettuate secondo i programmi predisposti dall'amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreti del Ministro per i lavori, pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro. La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le amministrazioni interessate delegano irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministrano gli istituti finanziatori suindicati. I progetti relativi alle opere previste nei programmi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30 e 31 del presente testo unico. L'esecuzione dei singoli lavori puo' essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle amministrazioni interessate.
[3]Art. 8, L. n. 297/1953. L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva