Art. 16
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[1]Durata della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 2, legge numero 717/1965. Art. 29, legge numero 646/1950; articolo 22, legge n. 298/1953 La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980. Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, in materia di prestiti esteri.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva