Art. 165
[1]Interventi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'edilizia rurale in relazione al terremoto dell'agosto 1962
[2]Art. 7, c. 1°, legge n. 1465/1963, che modifica l'art. 16 c. 1° L. n. 1431/1962. In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme sulla bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465 e 4 dicembre 1962, n. 1829, e' concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e successive modificazioni e integrazioni.
[3]Art. 7, c. 1°, legge n. 1465/1963, che modifica l'art. 16, c. 2° L. n. 1431/1962. Qualora trattisi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c), del predetto articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni e integrazioni. La somma dei due contributi non puo', comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.
[4]Art. 16, c. 3°, legge n. 1431/1962. I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere b) e c) del citato articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al comma precedente possono, altresi', conseguire il premio di acceleramento preveduto dal primo comma dell'articolo 5 della cennata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni.
[5]Art. 16, c. 4°, legge n. 1431/1952. Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli uffici del genio civile, entro l'11 ottobre 1964, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro l'11 aprile 1963, per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, salvo, per questi ultimi, quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, concernente nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
[6]Art. 8, c. 1°, legge n. 1259/1964. Coloro che entro i termini prescritti dal precedente comma abbiano presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici previsti per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali ed annesse pertinenze possono optare, prima che sia intervenuto il decreto di concessione per la procedura normale prevista per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, notificando tale loro volonta' all'ufficio del genio civile competente per territorio.
[7]Idem, c. 2°. I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, in altre contrade rurali nel territorio dello stesso comune.
[8]Art. 16, L. n. 1431/1962. Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'art. 4, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva