Art. 167
[1]Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli
[2]Art. 9, L. n. 1259/1964. La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli artt. 165 e 166 del presente testo unico, e' autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere alla istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva