Art. 168
[1]Finanziamento ed esecuzione di opere pubbliche da parte della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 21, c. 9°, legge n. 1431/1962 La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva