Art. 170
[1]Progettazione ed esecuzione dei lavori
[2]Art. 3, L. n. 1844/1962. La progettazione e l'esecuzione dei lavori di risanamento della citta' vecchia di Bari, previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della citta' vecchia di Bari, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo, sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva