Art. 172

[1]Espropriazioni

[2]Art. 5, L. n. 1844/1962. Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione del presente capo, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni salvo quanto appresso disposto:

[3]Idem

  • a)l'Ufficio del genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennita' offerte e determinate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, quale risulta modificata dall'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

[4]Idem

  • b)gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1965, n. 2359;

[5]Idem

  • c)decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

[6]Idem

  • 1)le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta; per queste il prefetto promuove dalla competente autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

[7]Art. 5, L. n. 1844/1962.

  • 2)le ditte che non abbiano accettato l'indennita' offerta; per queste, il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennita', ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art172 · fonte su Normattiva