Art. 234
[1]Modalita' per l'espropriazione
[2]Art. 12, legge numero 18/1962. Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione delle norme di cui alla presente sezione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, salvo quanto e' disposto dalle seguenti lettere:
- a)il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennita' offerte;
- b)gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, sono depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- c)decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmette al prefetto segnalando:
- 1)le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto promuove dalla competente autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' stessa presso la Cassa depositi e prestiti;
- 2)le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta. Per queste il prefetto dispone che il comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'ufficio tecnico erariale, determina la indennita' ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuove la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva