Art. 178

[1]Ripartizione della spesa per il rimboschimento ed il rinsaldamento dei terreni demaniali

[2]Art. 86, c. 1°, R. D. n. 3267/1923. Ai sensi dell'art. 86 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, per la Basilicata sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e delle province e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I - capo I dello stesso decreto e le spese necessarie per la ricostruzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

[3]idem c. 2°. Ai comuni e' corrisposta una indennita' annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostruire restano affidati all'Amministrazione forestale.

[4]Art. 86, c. 3° R.D. n. 3267/1923. Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle province e dei comuni, esclusi da quest'ultimi quelli demaniali ex-feudali, formano parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art178 · fonte su Normattiva