Art. 18

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[1]Agevolazioni fiscali

[2]Art. 4, legge numero 1228/1962. Art. 26, c. 1°, legge n. 646/1950. La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima, in luogo delle imposte di registro, bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nell'art. 25, comma primo e di ogni altra tassa, imposta, contributo, inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attivita'.

[3]Art. 26, c. 2°, legge n. 646/1950. Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonche' le tasse sugli atti giudiziali per i quali ultimi la Cassa per il Mezzogiorno godra' del trattamento delle amministrazioni statali.

[4]Art. 31, c. 2°, legge n. 634/1957. La quota fissa di abbonamento di cui al primo comma sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 32, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

[5]Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950; Le formalita' ipotecarie e le volture catastali - cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 41, secondo comma - sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla meta'.

[6]Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950; art. 31, c. 3°, legge n. 634/1957. Lo stesso trattamento e' riservato alle formalita' ipotecarie e alle volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti ed uffici di cui al quarto comma, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

[7]Art. 31, c. 4°, legge n. 634/1957. Per conseguire il trattamento previsto nel quarto e nel quinto comma, gli atti e contratti delle aziende, enti e uffici devono contenere la contestuale dichiarazione che essi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno e debbono essere corredati da una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

[8]Art. 16, u.c., legge n. 646/1950; articolo 4, c. 1°, legge n. 1228/1962. Salvo quanto disposto dai precedenti commi nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa per il Mezzogiorno sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli enti locali.

[9]Art. 32, legge numero 634/1957. L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini del presente testo unico.

[10]Art. 24, c. 5°, legge n. 717/1965. Nell'elencazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle societa', contenuta nell'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' compresa alla lettera 1) la Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art18 · fonte su Normattiva