Art. 18
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[1]Agevolazioni fiscali
[2]Art. 4, legge numero 1228/1962. Art. 26, c. 1°, legge n. 646/1950. La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima, in luogo delle imposte di registro, bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nell'art. 25, comma primo e di ogni altra tassa, imposta, contributo, inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attivita'.
[3]Art. 26, c. 2°, legge n. 646/1950. Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonche' le tasse sugli atti giudiziali per i quali ultimi la Cassa per il Mezzogiorno godra' del trattamento delle amministrazioni statali.
[4]Art. 31, c. 2°, legge n. 634/1957. La quota fissa di abbonamento di cui al primo comma sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 32, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.
[5]Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950; Le formalita' ipotecarie e le volture catastali - cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 41, secondo comma - sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla meta'.
[6]Art. 26, c. 5°, legge n. 646/1950; art. 31, c. 3°, legge n. 634/1957. Lo stesso trattamento e' riservato alle formalita' ipotecarie e alle volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti ed uffici di cui al quarto comma, nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa per il Mezzogiorno.
[7]Art. 31, c. 4°, legge n. 634/1957. Per conseguire il trattamento previsto nel quarto e nel quinto comma, gli atti e contratti delle aziende, enti e uffici devono contenere la contestuale dichiarazione che essi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno e debbono essere corredati da una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.
[8]Art. 16, u.c., legge n. 646/1950; articolo 4, c. 1°, legge n. 1228/1962. Salvo quanto disposto dai precedenti commi nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa per il Mezzogiorno sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli enti locali.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva