Art. 185
[1]Adempimenti del Genio civile
[2]Art. 9, L. n. 619/1952; Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base all'art. 191, alla esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi. Provvede altresi' a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Soprintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama. Chiunque rimuove, o, comunque, manomette le opere suddette e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30 mila.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva