Art. 187

[1]Termine per l'occupazione degli alloggi

[2]Art. 11, L. n. 619/1952. Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. E' fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si puo' far luogo alla revoca della assegnazione.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art187 · fonte su Normattiva