Art. 19
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[1]Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici
[2]Art. 26, c. 3°, legge n. 646/1950. I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal presidente del consiglio di amministrazione.
[3]idem, c. 4°. Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente testo unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla meta'. idem, c. 6°. I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva