Art. 190
[1]Cessione in proprieta' degli alloggi
[2]Art. 14, L. n. 619/1952 Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente capo possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi. Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, puo' essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi. Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione. Il contratto di compra-vendita e' stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva