Art. 195
[1]Interventi indifferibili di puntellamento
[2]Art. 8. L. n. 126/1967; Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 193, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni "Sassi", a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumita' e della igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e' autorizzato ad eseguire nei rioni "Sassi" la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva