Art. 202
[1]Consolidamento degli abitati
[2]Art. 41, L. n. 255/1906. Art. 38, L. n. 455/1908. Art. 7, D.Lgt. n. 1679/1917. Vengono eseguite a cura e spese dello Stato le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella G annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, integrata dall'art. 38 comma 2° della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, nonche' negli altri comuni indicati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche nelle province de L'Aquila, di Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.
[3]Art. 41, c. 2°, legge n. 255/1906. La manutenzione di tali opere resta pero' a carico dei comuni interessati, i quali vi possono provvedere in modo analogo a quanto e' stabilito dall'art. 10 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
[4]Idem, c. 3°. Il Governo, ove se ne manifesti la convenienza economica, puo', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva