Art. 303
[1]Piani di trasferimento
[2]Art. 65, legge numero 445/1908. I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la localita' in cui deve sorgere il nuovo abitato. Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edifici.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva