Art. 206
[1]Classificazione dei territori calabresi
[2]Art. 3, L n. 1177/1955 Ai fini dell'applicazione del presente capo, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine e' considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine e' considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulle norme per la bonifica integrale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva