Art. 207

[1]Misura dei contributi

[2]Art. 4, c. 2°, legge n. 1177/1955. Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento. Il pagamento del contributo dovuto ai privati e' eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo. Le dette maggiorazioni sono applicabili anche ai contributi la cui concessione era in corso di istruzione alla data del 14 dicembre 1955.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art207 · fonte su Normattiva