Art. 123
[1]di sviluppo aziendale della impresa agricola montana
[2]La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell'art. 7 della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento.(1) La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore di imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 352 del 1976.(2)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva