Art. 21
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[1]Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti
[2]Art. 6, c. 2°, legge n. 646/1950 In relazione alle esigenze tecniche dei lavori, e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita'; la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori agli stanziamenti annuali di cui al precedente articolo fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 24.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva