Art. 212
[1]Approvazione dei progetti esecutivi
[2]Art. 9, L. n. 1177/1955, sostituito da art. 4, L. n. 890/1962. I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi del presente capo, muniti del parere del comitato di cui all'art. 209 sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del Comitato medesimo. Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, e' necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 31 primo comma del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva