Art. 216
[1]Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua
[2]Art. 13, L. n. 1177/1955. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva