Art. 218
[1]Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere
[2]Art. 15, L. n. 1177/1955. Tutte le opere che a norma del presente capo sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva