Art. 220

[1]Norme finanziarie

[2]Art. 17, c. 1°, legge n. 1177/1955, sostituito dall'art. 5, c. 1°, L. n. 890/1962. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente capo, e' autorizzata la spesa di lire 254 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 210.

[3]Art. 17, c. 2°, legge n. 1177/1955 e articolo 5, c. 2°, legge n. 890/1962. Legge n. 62/1964. Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-1956; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-1957; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-1958; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-1960; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-1961; di lire 19 miliardi nell'esercizio 1961-1962; di lire 29 miliardi in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964; di lire 14 miliardi e 500 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1965; di lire 27 miliardi nell'anno finanziario 1966; di lire 12 miliardi e 500 milioni nell'anno finanziario 1967. Il Ministero del tesoro provvede a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

[4]Art. 17, c. 3°, legge n. 1177/1955. idem, c. 5°. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, la Cassa mantiene gestione separata di tutti i fondi contemplati dalle disposizioni del capo medesimo; annualmente presenta al comitato, di cui all'art. 209 il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alle disposizioni del presente capo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art220 · fonte su Normattiva