Art. 210
[1]Piano regolatore di massima e programmi annuali di opere
[2]Art. 7, L. n. 1177/1955. Entro il 14 giugno 1956, la Cassa per il Mezzogiorno redige un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione del presente capo. Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, e sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima e' adottata analoga procedura. I programmi delle opere da eseguirsi dalla "Cassa" in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenta la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente. Alla formazione del piano regolatore, di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali di cui al quarto comma, del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvede d'intesa col comitato previsto dall'art. 209.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva