Art. 23
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[1]Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
[2]Art. 24, c. 2°, legge n. 6/1957. L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente testo unico, e', per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli di sua competenza nel settore dell'industrializzazione, secondo le direttive del piano di coordinamento.
[3]idem, c. 3°. Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa per il Mezzogiorno destinate, sempre in favore della regione interessata, all'esecuzione delle opere straordinarie di sua competenza, mediante interventi aggiuntivi sulla base delle direttive del piano di coordinamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva