Art. 233
[1]Criteri di determinazione del valore
[2]Art. 11, legge numero 18/1962. Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva