Art. 233

[1]Criteri di determinazione del valore

[2]Art. 11, legge numero 18/1962. Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'art. 232 non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla presente sezione.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art233 · fonte su Normattiva