Art. 24
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[1]Crediti "I.M.I.-E.R.P." trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 11, c. 1°, lettera a), legge numero 646/1950; Art. 1, legge numero 54/1956. Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'istituto mobiliare italiano - a norma delle leggi 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 (art. 1), 30 luglio 1950, numero 723 e 4 novembre 1950, n. 922 a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto.
[3]Art. 24, c. 3°, legge n. 717/1965; articolo 17, c. 1°, legge n. 646/1950. Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico a favore di attivita' agricole e turistico-alberghiere, nella misura che sara' fissata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.
[4]Art. 3, legge numero 54/1956; articolo 19, legge n. 623/1959. I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del mediocredito, concernenti la gestione e il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.
[5]Art. 11, c. 1°, lettera b), legge numero 646/1950. E' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la meta' delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni ERP.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva