Art. 245

[1]Disposizioni per la realizzazione delle opere

[2]Art. 1, legge numero 1155/1960. Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al comune medesimo i benefici di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 3 e 13 della medesima legge richiamati negli artt. 45 e 46 del presente testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art245 · fonte su Normattiva