Art. 250

[1]Interventi sostitutivi dell'Ente acquedotti siciliani

[2]Art. unico, legge n. 893/1965. A modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, richiamato dall'art. 45 del presente testo unico, e dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, recante norme integrative e modificative della citata legge n. 589, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti prevista dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui. Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi i comuni riuniti in consorzio ai quali sia riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro manutenzione.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art250 · fonte su Normattiva