Art. 246
[1]Norme finanziarie
[2]Art. 2, legge numero 1155/1960. Legge n. 62/1964. Per la concessione, ai fini dell'art. 245 del presente testo unico, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-1961 al 1963-1964. La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 all'anno finanziario 1999.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva