Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno

[2]Art. 16, c. 1°, legge n. 646/1950; La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':

  • a)di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 20 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;
  • b)di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 24.

[3]idem, c. 2°. Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'Istituto mobiliare italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del tesoro.

[4]idem, c. 3°. La Cassa per il Mezzogiorno e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):

  • 1)ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  • 2)a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1).

[5]idem, c. 4°. ((Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre)).

[6]idem, c. 5°. Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale. Esse sono ammesse all'esenzione tributaria di cui all'art. 18 - comma 7 - del presente testo unico.

[7]Art. 16, c. 6°, legge n. 646/1950. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art25 · fonte su Normattiva