Art. 256
[1]Carattere aggiuntivo e direttive degli interventi
[2]Art. 2, legge numero 588/1962. Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresi' le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente testo unico, e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale. Al fine del coordinamento di cui all'art. 255 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 del presente testo unico ed alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale. In conformita' agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione. Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri ed alla Cassa per il Mezzogiorno. La relazione annuale sulle attivita' di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'art. 6 lettera f) del presente testo unico e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva