Art. 257
[1]Partecipazione degli organi regionali
[2]Art. 3, legge numero 588/1962. Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna. A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e' integrato dal presidente della Giunta regionale. Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva