Art. 26

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[1]Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri

[2]Art. 2, c. 1° legge n. 166/1952; articolo 1, c. 2°, legge n. 949/1952. In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalita' previste al n. 2 dello stesso comma, - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 24. Il controvalore in lire di tali prestiti potra' essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno sia per l'ulteriore sviluppo dei propri programmi sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione dei territori di cui all'art. 1 e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione dei territori stessi sia per i particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dei territori di cui al citato art. 1.

[3]Art. 2, c. 2°, legge n. 166/1952. Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attivita' della Cassa stessa, prima del termine di detta attivita' sara' provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sara' attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sara' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

[4]Art. 2, c. 3°, legge n. 166/1952. La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo precedente, e' valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

[5]Art. 2, c. 5°, legge n. 166/1952. L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalita' che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

[6]Art. 7, c. 1°, legge n. 608/1964. Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa puo' provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art26 · fonte su Normattiva