Art. 261
[1]Autorizzazioni di spesa
[2]Art. 7, legge numero 588/1962. Legge n. 62/1964 Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente capo, oltre il prefinanziamento di 5 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese per gli esercizi ed anni finanziari appresso indicati: Esercizio 1962-63 miliardi 40 " 1963-64 " 20 Periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 " 12,5 Anno finanziario 1965 " 27,5 " " 1966 " 30 " " 1967 " 32,5 " " 1968 " 35 " " 1969 " 35 " " 1970 " 35 " " 1971 " 35 " " 1972 " 35 " " 1973 " 30 " " 1974 " 20 " " 1975 " 7,5
[3]Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonche' per la concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi su finanziamenti, anche per le annualita' successive alla scadenza delle disposizioni di cui al presente capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva