Art. 268
[1]Direttive per l'intervento in agricoltura
[2]Art. 15, legge numero 588/1962. Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilita' dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro. A tal fine esso deve disporre:
- a)l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;
- b)l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;
- c)l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;
- d)interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva