Art. 27
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[1]Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri
[2]Art. 24, c. 4°, legge n. 717/1965; articolo 40, legge n. 634/1957, articolo 12, legge numero 555/1959. La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva